La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25740/2018 ha statuito che le provvigioni maturate da un «agente generale» o «agente coordinatore», ovvero quelle che questi percepisca sulla base delle provvigioni maturate dalla rete vendita da lui coordinata, non concorrono nella determinazione dell'indennità di scioglimento del contratto. Infatti, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto ex articolo 1751, cod. civ. non si deve tenere conto delle provvigioni percepite a compenso dell'attività di coordinamento di un gruppo di agenti, in quanto corrisposte per affari non direttamente e personal-mente procurati dall'agente, ma da altri soggetti che a lui fanno capo.