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Eccedenze 2018 riportabili anche dopo l’abolizione dell’Ace

Pubblicato il 31 ottobre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia oggi

La bozza di Legge di Bilancio per il 2019 dispone l'abrogazione dell’Ace, tuttavia, è previsto che continuino ad applicarsi le disposizioni sulla riportabilità delle eccedenze di reddito nozionale rispetto al reddito complessivo dichiarato (articolo 3, comma 2. D.M. 3 agosto 2017) «Relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018». Non pare possibile proteggersi dal rischio di una eventuale soppressione con effetto retroattiva dei benefici Ace maturati in passato (e non ancora utilizzati) mediante opzioni da esercitare nella dichiarazione dei redditi in corso di presentazione, dato che l'unica scelta ammessa riguarda la trasformazione in crediti Irap delle eccedenze maturate nel 2017.

Prossime scadenze

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Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

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Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’ingeg...