La c.d. rottamazione ter, introdotta con l’articolo 3, D.L. 119/2018 si intreccia con le precedenti edizioni della rottamazione, fermo restando che l’attuale definizione agevolata può essere chiesta anche per i carichi che non sono mai stati inclusi in alcuna precedente istanza di sanatoria. Tra questi, rientrano senz’altro quelli affidati all’agente della riscossione nell’ultimo trimestre del 2017, esclusi dalla rottamazione bis. Inoltre, tutti i soggetti che hanno chiesto la prima rottamazione (articolo 6, D.L. 193/2016) e che per qualsiasi motivo sono decaduti da essa, possono oggi chiedere la definizione agevolata, con istanza entro il 30 aprile 2019. Questo, senza alcuna condizione di accesso.