Il D.Lgs. approvato ieri dal CdM introduce novità anche per quanto riguarda il concordato preventivo. Fra le condizioni di accesso che il Tribunale è chiamato ad accertare, viene inclusa anche la “fattibilità eco-nomica” del piano. Il che significa attribuire espressamente al Tribunale un potere di controllo sulla do-manda non solo tecnico e formale, ma anche di merito. Importante novità concerne il c.d. concordato in bianco, e cioè l’ipotesi in cui il debitore presenti la domanda di concordato senza ancora depositare il piano. In questa ipotesi viene conservata la possibilità di prorogare il termine entro cui il piano può essere presentato, ma il termine è dimezzato e la proroga non potrà più essere concessa in tutti i casi nei quali ricorrano “giustificati motivi”, solo nel caso di assenza di istanze di liquidazione giudiziale, “nell’evidente intento”, come spiega la relazione illustrativa, “di scoraggiare un utilizzo abusivo del con-cordato come strumento di difesa (e differimento) dalla trattazione della richiesta di liquidazione giudiziale”.