L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 9 novembre 2018 ha individuato le regole per aderire alla definizione degli atti impositivi, adesioni e inviti al contraddittorio. Il provvedimento precisa che gli atti possono essere definiti versando le maggiori imposte e i contributi entro il 23 novembre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine per presentare ricorso. In questo caso, nel calcolo della scadenza per il pagamento si deve tener conto anche delle sospensioni previste per le istanze di adesione ovvero per lo scomputo delle perdite (Modello Ipec e/o Modello Ipea), a condizione che risultino presentate entro il 23 ottobre 2018. La definizione si applica anche agli inviti al contraddittorio contenenti la quantificazione delle somme dovute e notificati entro il 24 ottobre 2018 dall’Agenzia delle Entrate per i quali non è ancora stata sottoscritta e perfezionata un’adesione o notificato un avviso di accertamento. La definizione è possibile anche per le adesioni sottoscritte con l’Agenzia delle entrate entro il 24 ottobre 2018 non perfezionate e ancora perfezionabili. In questo caso, il contribuente dovrà versare la totalità delle imposte concordate nell’accordo sottoscritto, senza interessi e sanzioni, entro il 13 novembre 2018.