Notizia

Pace fiscale sugli accertamenti, 10 giorni per la quietanza

Pubblicato il 10 novembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia oggi

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 9 novembre 2018 ha individuato le regole per aderire alla definizione degli atti impositivi, adesioni e inviti al contraddittorio. Il provvedimento precisa che gli atti possono essere definiti versando le maggiori imposte e i contributi entro il 23 novembre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine per presentare ricorso. In questo caso, nel calcolo della scadenza per il pagamento si deve tener conto anche delle sospensioni previste per le istanze di adesione ovvero per lo scomputo delle perdite (Modello Ipec e/o Modello Ipea), a condizione che risultino presentate entro il 23 ottobre 2018. La definizione si applica anche agli inviti al contraddittorio contenenti la quantificazione delle somme dovute e notificati entro il 24 ottobre 2018 dall’Agenzia delle Entrate per i quali non è ancora stata sottoscritta e perfezionata un’adesione o notificato un avviso di accertamento. La definizione è possibile anche per le adesioni sottoscritte con l’Agenzia delle entrate entro il 24 ottobre 2018 non perfezionate e ancora perfezionabili. In questo caso, il contribuente dovrà versare la totalità delle imposte concordate nell’accordo sottoscritto, senza interessi e sanzioni, entro il 13 novembre 2018.


Prossime scadenze

Calendario
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Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).