Notizia

Pace fiscale sugli accertamenti, 10 giorni per la quietanza

Pubblicato il 10 novembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia oggi

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 9 novembre 2018 ha individuato le regole per aderire alla definizione degli atti impositivi, adesioni e inviti al contraddittorio. Il provvedimento precisa che gli atti possono essere definiti versando le maggiori imposte e i contributi entro il 23 novembre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine per presentare ricorso. In questo caso, nel calcolo della scadenza per il pagamento si deve tener conto anche delle sospensioni previste per le istanze di adesione ovvero per lo scomputo delle perdite (Modello Ipec e/o Modello Ipea), a condizione che risultino presentate entro il 23 ottobre 2018. La definizione si applica anche agli inviti al contraddittorio contenenti la quantificazione delle somme dovute e notificati entro il 24 ottobre 2018 dall’Agenzia delle Entrate per i quali non è ancora stata sottoscritta e perfezionata un’adesione o notificato un avviso di accertamento. La definizione è possibile anche per le adesioni sottoscritte con l’Agenzia delle entrate entro il 24 ottobre 2018 non perfezionate e ancora perfezionabili. In questo caso, il contribuente dovrà versare la totalità delle imposte concordate nell’accordo sottoscritto, senza interessi e sanzioni, entro il 13 novembre 2018.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).