Uno dei capisaldi della riforma del diritto della crisi e dell’insolvenza è rappresentato senza dubbio dalla centralità degli organi di controllo societari, in funzione della tempestiva emersione ed efficien-te gestione e regolazione della crisi di impresa. Già dalle disposizioni generali si desume che gli organi di controllo dovranno valutare l’idoneità degli assetti, adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, appunto per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità azienda-le (nuovo articolo 2086, cod. civ.), e per l’assunzione di idonei provvedimenti, se del caso almeno di pianificazione (dovranno poi valutare se gli amministratori si sono prontamente attivati con gli stru-menti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità). Il campo delle “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi” appare di elezione del nuovo ruolo degli organi di controllo interno, i quali (oltre ai revisori, essenziali anch’essi in questa fase ma ognuno nell’ambito delle proprie funzioni) dovranno verificare che lo stesso organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti iniziative: l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione (articolo 14). Altro fondamentale obbligo degli organi di controllo interno, nonché dei revisori (ribadendo così il loro ruolo, del resto alla luce dei modelli stranieri come quello francese, ove i motori della “procedure d’alerte” sono i “commissaires aux comptes”) è quello di segnalazione dell’allerta, ossia dell’esistenza di fondati indizi della crisi (articolo 14). I sindaci sono inoltre dotati di poteri di attestazione, per favorire la composizione della crisi: in particolare, al fine di evitare che imprese in (apparente) difficoltà, a causa del mancato pagamento da parte di debitori pubblici, debbano subire conseguenze pregiudizievoli, assumendosene la responsabilità, potranno attestare l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso PA per i quali siano decorsi 90 giorni dalla messa in mora (articolo 18): si pensi a crediti non ancora accertati per ragioni meramente formali o pretestuose.