La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28616/2018 ha statuito che il raddoppio penale dei termini di accertamento scatta anche se il contribuente viene prosciolto. Affinché l'Amministrazione finanziaria possa invocare l'estensione temporale per procedere alle contestazioni tributarie occorre considerare “l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato”. Non è rilevante né l'esercizio dell'azione penale da parte del PM né tantomeno la successiva emanazione di una sentenza di assoluzione o condanna.