L’Agenzia delle entrate ha offerto alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della fatturaiozne elet-tronica. In particolare ha specificato che non si ha diritto alla detrazione Iva se manca la fattura elettro-nica. Dal 1° gennaio 2019 il committente che detrae l'imposta senza avere ricevuto la e-fattura tramite il Sistema di interscambio (Sdi) va incontro a sanzione. Qualora il fornitore emetta il documento cartaceo, pertanto, l'acquirente dovrà sollecitare l'invio di una fattura elettronica, viceversa non potrà procedere alla registrazione e alla detrazione, oppure dovrà regolarizzare la posizione tramite autofattura. Nessuna sanzione, invece, se il cedente/prestatore emette un documento cartaceo, registrato dal cessionario/committente per portare in detrazione l'Iva (comportamento sanzionabile), ma entro la data della liquidazione periodica viene emessa e registrata regolare fattura elettronica.