L’Agenzia delle entrate, tra i chiarimenti forniti in merito alla fatturazione elettronica ha precisato che sono esonerati dall'obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico i minimi e forfetari, ma sono comunque tenuti a conservare, in modalità elettronica, le fatture ricevute. Tali soggetti possono reperire copia dei documenti in un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle entrate e, oltretutto, hanno comunque facoltà di indicare al cedente/prestatore un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il sistema di interscambio (SdI) potrà recapitare le fatture.