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Il licenziamento causa nozze è nullo solo se si è donna

Pubblicato il 14 novembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia oggi

Non sussiste alcuna discriminazione legata al genere nelle tutele poste dall'articolo 35 del Codice pari opportunità tra uomo e donna (Dlgs 198/06), laddove si prevede che la nullità del licenziamento «a causa matrimonio» - e cioè nel periodo decorrente dalla richiesta di pubblicazioni, seguita dalla sua celebrazione, fino ad un anno dopo la stessa - sia limitata alla sola lavoratrice.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 28926/18., depositata lo scorso 12 novembre ed emessa dopo che il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bologna ritenendo che l'applicazione alle sole donne di tale previsione costituisca un’ingiustificata disparità di trattamento. Due i motivi addotti: l'inserimento della norma in un corpus (il Codice di pari opportunità) che ha l’espressa finalità di eliminare discriminazioni legate al genere; l’assenza dell’elemento giustificativo dato dai «requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa», secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, del Dlgs 198/06. Sul punto si erano peraltro pronunciate in tal senso anche alcune sentenze di merito, tra cui il Tribunale di Milano (sentenza del 3 giugno 2014), che, rilevato un contrasto con le norme anti-discriminatorie comunitarie, avevano ritenuto nullo il licenziamento per causa di matrimonio intimato a un lavoratore.

La Cassazione fa dunque definitiva chiarezza sul punto: ripercorrendo la genesi dell'istituto, due arresti della Corte costituzionale (in particolare, la sentenza n. 61 del 28 gennaio 1991) e una sentenza della Cedu (Konstantin Markin c. Russia [GC], n. 30078/06) osserva come la disposizione in questione, lungi dall'essere discriminatoria, sia assolutamente legittima in quanto rispondente a una diversità di trattamento giustificata da ragioni, non di genere, ma di tutela della maternità, costituzionalmente garantita alla donna, in funzione della «speciale adeguata protezione» assicurata alla madre e al bambino dall'articolo 37, comma 1, della Costituzione.

La Corte osserva inoltre che, per tali ragioni, la suddetta protezione non è in contrasto con la normativa antidiscriminatoria europea, né con l'articolo 33, comma 2, della Carta dei Diritti Fondamentali della Ue (secondo cui «al fine di poter conciliare vita familiare e professionale, ogni persona ha diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità (…)».

Dunque, secondo la Cassazione la normativa sulla nullità del licenziamento in costanza di matrimonio è volta tutelare non un genere rispetto ad un altro ma «la complessità del rapporto tra madre e figlio nel primissimo periodo di vita, con riguardo non solo ai bisogni più propriamente biologici, ma anche alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino».



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