La CTP di Pescara, con la sentenza n. 596/I/2018 ha affermato che l’apposizione della firma digitale agli avvisi di accertamento notificati prima del 27 gennaio 2018 è causa di nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione. In questi casi è ammessa la sola notifica a mezzo pec, stante la natura digitale del documento. Inoltre, anche la CTP di Chieti con la sentenza n. 340/III/2018, ha ricordato che l’apposizione della firma digitale non consiste esclusivamente nell’indicazione del nome e cognome del sottoscrittore, ma presuppone la creazione di un sistema di chiavi, che garantiscono l’autenticità e la provenienza dell’atto. Per questo, solo la combinazione tra la firma digitale e la notifica a mezzo pec, per gli atti notificati a decorrere dal 1° luglio 2017, consentono il rispetto della procedura informatica e, pertanto, soddisfano l’obbligo di sottoscrizione imposto dalla normativa sull’accertamento.