L'Inps, con il messaggio 16 gennaio 2018, n. 4271 , fornisce chiarimenti sull’autorizzazione necessaria in caso di trasferimento in paesi Ue del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia.
Il caso era stato finora regolato dalla circolare 7 ottobre 1996, n. 192, in base alla quale, nell’ipotesi di trasferimento all'estero (in paesi UE e in paesi extraeuropei) del lavoratore durante l'assenza dal lavoro per malattia, il riconoscimento della prevista indennità è subordinato al possesso di un’apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei casi, dalla Asl o dall'Inps stessa.
Poiché dopo vent'anni dalla circolare il quadro normativo è profondamente mutato a favore di norme che incoraggiano e facilitano i cittadini dell'Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, l'Inps a seguito di numerosi quesiti ricevuti, ha ritenuto di intervenire ufficialmente per chiarire le diverse questioni poste sul piatto.
In prima battuta l'Istituto chiarisce che, alla luce della predetta evoluzione normativa, il provvedimento di autorizzazione previsto dalla circolare n. 192/1996 "va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell'Istituto": non più quindi un'autorizzazione al trasferimento, ma un verbale valutativo dello stato di incapacità al lavoro e dell'eventuale rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all'estero.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità di malattia, quindi, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà fornire preventiva comunicazione all'Inps per le necessarie valutazioni medico legali.
Se il lavoratore, in caso di parere negativo dell'istituto, proceda in ogni caso al trasferimento, che comunque non può essergli impedito, verrà applicato ad esso l'istituto della sospensione del diritto all'indennità di malattia, previsto nei casi in cui il lavoratore compia atti che possano pregiudicarne il decorso.