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Per i lavori già eseguiti tempo fino a febbraio

Pubblicato il 22 novembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Un doppio regime per le comunicazioni, che distingue nettamente chi ha già effettuato i lavori da chi, invece, ha ancora il suo cantiere aperto. Chi ha già chiuso i suoi lavori dovrà guardare alla data della loro conclusione: la Legge di Bilancio che fa partire il nuovo adempimento è, infatti, quella relativa al 2018 e, quindi, solo chi ha ultimato i lavori a partire dal 1° gennaio scorso in poi sarà toccato dalla novità. Per mettersi in regola con la comunicazione, allora, avrà un periodo di 90 giorni, a decorrere da ieri. Guardando il calendario, le informazioni dovranno essere trasmesse attraverso il portale dell’Enea al massimo entro il 21 febbraio del 2019. Discorso diverso per chi, invece, sta ancora procedendo con la sua ristrutturazione: si troverà, quindi, a rientrare completamente nel nuovo regime. In questo caso la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...