Uno dei temi più controversi del decreto estivo sul lavoro consiste nella reintroduzione - in forma restrittiva - delle causali: le ragioni che il datore di lavoro deve indicare (nel caso di somministrazione, in concorso con l’utilizzatore) ogni volta che utilizza lavoratori a tempo determinato.
La riforma ha introdotto l’obbligo di indicare la causale se il rapporto supera 12 mesi (come durata iniziale o per effetto di proroga) e per qualsiasi rinnovo, anche per periodi di durata inferiore. È una regola che crea non pochi problemi interpretativi nel caso in cui si verifichi una successione di rapporti a termine con contratti diversi.
Come si deve comportare un datore di lavoro che assume per la prima volta, con contratto a termine, un dipendente che è stato già somministrato presso la sua azienda? Il tema si pone anche nel caso inverso (un dipendente che ha lavorato a termine e poi torna nella stessa azienda, ma con contratto di somministrazione) e non ha una risposta scontata, perché la legge non fissa una regola specifica.
Con la circolare 17/2018, il ministero del Lavoro ha assunto una posizione netta sul tema, ritenendo assimilabili, ai fini della causale, i periodi di lavoro svolti nell’ambito dei due diversi rapporti. In particolare, il ministero ha sostenuto che l’obbligo di specificare le causali sorge non solo quando i periodi siano riferiti allo stesso utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore avesse instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria.
La circolare precisa che in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni, perché la fattispecie è assimilabile a un rinnovo. Nella stessa ottica, la causale è necessaria anche in caso di un precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi.
Per il caso in cui, in un rapporto di somministrazione, cambi l’utilizzatore, il ministero del Lavoro rileva che ai fini della causale non sono cumulabili i periodi svolti presso utilizzatori diversi, fermo restando il limite massimo di durata di 24 mesi del rapporto (o la diversa soglia individuata dalla contrattazione collettiva).
La causale dovrà essere indicata dunque se il rapporto dura più di 12 mesi presso lo stesso utilizzatore o se un eventuale rinnovo riguarda tale soggetto. Se invece cambia l’utilizzatore, il contatore dei 12 mesi riparte e il nuovo contratto non richiede la causale.
In ogni caso, il rapporto di lavoro tra agenzia e lavoratore non può superare i 24 mesi (o la diversa durata prevista dai contratti collettivi).