Notizia

La cessazione blocca il diritto di rivalsa dell’Iva

Pubblicato il 27 novembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 84 ha precisato che l’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva accertata in capo al fornitore incontra il proprio limite nella “vitalità” del cessionario (o committente). In base all’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972, il cedente (o prestatore) che abbia subito un accertamento e abbia corrisposto tutto quanto dovuto all’Erario, può addebitare l’imposta o la maggiore imposta accertata al proprio cliente, il quale potrà a sua volta detrarla, una volta eseguito il pagamento del tributo al fornitore accertato. Tuttavia, se il cliente cui è addebitata l’imposta recuperata dal fisco è una società che ha cessato l’attività ed è stata cancellata dal Registro Imprese ai sensi dell’articolo 2495, cod. civ., la rivalsa non è più concretamente esercitabile, posto che con la cancellazione si è verificata l’estinzione della società.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 aprile 2025
5‰ IRPEF adempimenti beneficiari

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰ IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 / REDDITI 2025 da parte delle ONLUS / ass...

Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...