Notizia

La cessazione blocca il diritto di rivalsa dell’Iva

Pubblicato il 27 novembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 84 ha precisato che l’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva accertata in capo al fornitore incontra il proprio limite nella “vitalità” del cessionario (o committente). In base all’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972, il cedente (o prestatore) che abbia subito un accertamento e abbia corrisposto tutto quanto dovuto all’Erario, può addebitare l’imposta o la maggiore imposta accertata al proprio cliente, il quale potrà a sua volta detrarla, una volta eseguito il pagamento del tributo al fornitore accertato. Tuttavia, se il cliente cui è addebitata l’imposta recuperata dal fisco è una società che ha cessato l’attività ed è stata cancellata dal Registro Imprese ai sensi dell’articolo 2495, cod. civ., la rivalsa non è più concretamente esercitabile, posto che con la cancellazione si è verificata l’estinzione della società.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).