Notizia

La cessazione blocca il diritto di rivalsa dell’Iva

Pubblicato il 27 novembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 84 ha precisato che l’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva accertata in capo al fornitore incontra il proprio limite nella “vitalità” del cessionario (o committente). In base all’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972, il cedente (o prestatore) che abbia subito un accertamento e abbia corrisposto tutto quanto dovuto all’Erario, può addebitare l’imposta o la maggiore imposta accertata al proprio cliente, il quale potrà a sua volta detrarla, una volta eseguito il pagamento del tributo al fornitore accertato. Tuttavia, se il cliente cui è addebitata l’imposta recuperata dal fisco è una società che ha cessato l’attività ed è stata cancellata dal Registro Imprese ai sensi dell’articolo 2495, cod. civ., la rivalsa non è più concretamente esercitabile, posto che con la cancellazione si è verificata l’estinzione della società.

Prossime scadenze

Calendario
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Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).