L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 84 ha precisato che l’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva accertata in capo al fornitore incontra il proprio limite nella “vitalità” del cessionario (o committente). In base all’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972, il cedente (o prestatore) che abbia subito un accertamento e abbia corrisposto tutto quanto dovuto all’Erario, può addebitare l’imposta o la maggiore imposta accertata al proprio cliente, il quale potrà a sua volta detrarla, una volta eseguito il pagamento del tributo al fornitore accertato. Tuttavia, se il cliente cui è addebitata l’imposta recuperata dal fisco è una società che ha cessato l’attività ed è stata cancellata dal Registro Imprese ai sensi dell’articolo 2495, cod. civ., la rivalsa non è più concretamente esercitabile, posto che con la cancellazione si è verificata l’estinzione della società.