Notizia

La cessazione blocca il diritto di rivalsa dell’Iva

Pubblicato il 27 novembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 84 ha precisato che l’esercizio del diritto di rivalsa dell’Iva accertata in capo al fornitore incontra il proprio limite nella “vitalità” del cessionario (o committente). In base all’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972, il cedente (o prestatore) che abbia subito un accertamento e abbia corrisposto tutto quanto dovuto all’Erario, può addebitare l’imposta o la maggiore imposta accertata al proprio cliente, il quale potrà a sua volta detrarla, una volta eseguito il pagamento del tributo al fornitore accertato. Tuttavia, se il cliente cui è addebitata l’imposta recuperata dal fisco è una società che ha cessato l’attività ed è stata cancellata dal Registro Imprese ai sensi dell’articolo 2495, cod. civ., la rivalsa non è più concretamente esercitabile, posto che con la cancellazione si è verificata l’estinzione della società.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).