Gli emendamenti approvati ieri dalla Commissione Finanze del Senato al D.L. 119/2018 prevedono che, in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, la lite può essere definita con il 90% delle imposte dovute nell’atto impugnato. Se, invece, è stata depositata una sentenza favorevole al contribuente la definizione della lite avviene con il pagamento del 40% delle imposte se la pronuncia è di primo grado o del 15% se è di secondo grado. Invece, se la controversia è pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, e l’Agenzia sia risultata soccombente in tutti i precedenti giudizi, la definizione avviene con il pagamento del 5% del valore della controversia. Nei giorni scorsi sono stati poi approvati tre emendamenti sulla rottamazione ter che rendono più interessante il meccanismo di definizione. Anziché 10 rate, viene consentito il pagamento in un numero massimo di 18 rate, consecutive, la prima e la seconda delle quali, di importo pari al 10% ciascuna delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019. Le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. È stato poi previsto che l’effetto di inefficacia della definizione non si produce nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni e non sono dovuti interessi.