Notizia

Interessi passivi sui mutui nel Rol delle immobiliari

Pubblicato il 28 novembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il D.Lgs. di recepimento della Direttiva Atad modifica le regole applicative relative agli interessi passivi. La versione finale riscrive l’articolo 96, Tuir. L’articolo 14, comma 2, dispone l’abrogazione, con decorrenza dall’esercizio 2019, della norma (articolo 1, comma 36, L. 244/2007) che stabiliva l’esonero dalla disciplina del Rol per gli interessi su mutui garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione da parte di società immobiliari. Dal 2019, pertanto, le società di gestione immobiliare dovranno far concorrere gli interessi dei mutui ipotecari, al pari degli altri oneri finanziari, ai limiti di deducibilità, il che genererà sicuramente un aumento del carico fiscale per Ires. L’articolo 14 prevede inoltre l’abrogazione dell’articolo 32, comma 13, D.L. 83/2012 in materia di deducibilità delle spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’articolo 1, D.Lgs. 239/1996. Viene confermata l’attrazione al regime del Rol degli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali secondo corretti Principi contabili e, conseguentemente, di quelli inclusi nel valore delle rimanenze.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).