L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 13 ha affermato che l'opzione per il regime di branch exemption, ossia l'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti (articolo 168-ter, D.P.R. 917/1986) è irrevocabile. La presentazione di una integrazione integrativa “a sfavore”, con integrazione dei versamenti dovuti, volta all'uscita anticipata dal regime agevolativo, non incide in alcun modo sulla definitività della scelta, in quanto non configura la correzione di un errore, ma rappresenta la revoca di una volontà negoziale liberamente e validamente manifestata in dichiarazione.