Un contribuente si vedeva notificare alcuni avvisi di intimazione di pagamento che facevano riferimento ad altrettante cartelle esattoriali emesse ma mai pagate. Gli atti erano quindi impugnati innanzi alla CTP, eccependo la mancata notifica delle cartelle in questione, mai ricevute dal ricorrente.
Si costituivano in giudizio l’Ufficio e l’Agente della riscossione che, tra l’altro, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ad una cartella avente ad oggetto dei crediti INPS.
I giudici annullavano gli atti impositivi e lo stesso esito aveva il procedimento di appello. Anche la CTR, oltre a rilevare l’omessa notifica come eccepito dal contribuente, riteneva la causa non di competenza del giudice ordinario nemmeno per la parte dei crediti previdenziali in quanto era messa in discussione la mera regolarità delle notifiche, non rilevando quindi il merito della pretesa portata vanti dall’Agente della riscossione.
Quest’ultimo impugnava tale decisione, ribadendo le eccezioni e le difese esposte nei giudizi di merito.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 30752, depositata il 28 novembre 2018, ha ritenuta fondata l’eccezione relativa alla giurisdizione, dichiarando quella del giudice ordinario con riferimento alla cartella relativa ai contributi previdenziali, rimettendo il giudizio alla Sezione Tributaria per la decisione sugli ulteriori motivi di ricorso.
Come costantemente già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, oggetto dell’impugnazione non è la cartella di pagamento in sé, a causa di un vizio di notifica, ma il petitum alla base della stessa. Dunque nella specie, in relazione ai crediti previdenziali, l’oggetto del giudizio era un credito di natura contributiva, materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (e, in particolare, a quello del lavoro) e sottratta a quella del giudice tributario.
L’atto dell’Agente della riscossione è solo lo strumento a mezzo del quale viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale del creditore e non possiede alcuna autonomia che consenta di impugnarlo prescindendo dagli atti presupposti in cui l’obbligazione è contenuta.
In sintesi, la giurisdizione tra il giudice ordinario e quello tributario si ripartisce a seconda del credito azionato: rientrando in quella del primo solo le pretese di natura tributaria che hanno ad oggetto crediti erariali.
Non è dunque possibile prescindere da tale elemento, rimanendo pertanto irrilevante che, come nella specie, il contribuente eccepisca solamente il vizio di notifica della cartella che viene impugnata.