La CTR di Milano, con sentenza n. 5280/2018 ha statuito che il Tfm per gli amministratori, diversamente da quello di fine rapporto, non è disciplinato da nessuna norma specifica, avendo natura pattizia; pertanto esso non ha un tetto massimo e va applicato semplicemente il criterio di congruità e di ragionevolezza che si fonda sulla misura proporzionale ai compensi annualmente corrisposti agli amministratori.