Notizia

Scambi UE, rischio doppia Iva

Pubblicato il 11 dicembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La correzione delle regole degli scambi intracomunitari, prevista dalla recente Direttiva 2018/1910 del Consiglio UE con effetto dal 1° gennaio 2020 disallinea la definizione di cessione e quella di acquisto intraUE. Con il rischio di causare una doppia imposizione alla quale occorrerebbe rimediare poi in qualche modo: se l'acquirente è un soggetto passivo, infatti, lo Stato membro di arrivo dei beni potrebbe pretendere il pagamento dell’Iva anche se la cessione è stata tassata nello Stato membro di partenza. La modifica dell’articolo 138 fornirà certamente un contributo molto importante per il contrasto delle frodi; riesce infatti difficile pensare che vi saranno soggetti che opereranno in contrasto con la nuova norma. Nondimeno, sul piano sistematico, le regole non appaiono più perfettamente sincronizzate (a ogni acquisto intracomunitario tassabile nel paese di destinazione deve corrispondere una cessione intracomunitaria esente nel paese di origine). Come detto, infatti, l'acquisto intracomunitario del quale sussistono i presupposti non viene certo meno per il fatto che la cessione intracomunitaria sia stata assoggettata all'imposta. In tale ipotesi, dovrebbe ritenersi che, una volta riscossa l'imposta a destinazione, debba riconoscersi il diritto al rimborso di quella pagata nel paese di origine. La soluzione finale arriverà forse solo con il superamento del regime transitorio e l'adozione del regime definitivo, basato sulla soppressione dell'acquisto intracomunitario e sulla localizzazione della cessione intraunionale nel Paese di destinazione.

 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).