La Corte di Cassazione, con le sentenze gemelle, n. 32506/2018 e n. 32508/2018 ha statuito che i professionisti tenuti all’iscrizione a un albo che svolgono attività lavorativa senza versare il contributo soggettivo a una Cassa di previdenza, sono tenuti a iscriversi alla gestione separata Inps.