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Definizione agevolata dei pvc anche dopo memorie difensive

Pubblicato il 15 dicembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

È assodato, salvo smentite, che la notifica dell’avviso di accertamento successivamente al 24 ottobre 2018 non costituisca una causa ostativa alla sanatoria. Tuttavia, tale evento potrebbe modificare in modo radicale la tempistica per usufruire della norma, in quanto il termine ultimo non sarebbe più il 31 maggio 2019, bensì la data entro cui è necessario presentare ricorso. Infatti, l’eventuale definitività dell’avviso determinerebbe, a quanto sembra, la necessità di versare, oltre alle imposte, anche le sanzioni e gli interessi, precludendo la definizione agevolata. Potrebbe, in tale ipotesi, risultare utile presentare istanza di accertamento con adesione, al fine di posticipare di ulteriori 90 giorni i termini del ricorso. Altro aspetto da chiarire concerne l’eventuale adesione a uno o più rilievi contenuti nel pvc. Anche in questo caso, la data del 24 ottobre fa da spartiacque: se il ravvedimento è stato effettuato prima, non può certo costituire una causa ostativa alla sanatoria. In caso contrario (definizione parziale post 24 ottobre), anche l’eventuale adesione parziale a uno o più rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione potrebbe essere interpretato come elemento impeditivo alla definizione agevolata. Infine, in caso di memorie difensive presentate o che si intendono presentare entro 60 giorni dalla consegna del pvc si ritiene che le stesse non possano costituire, a prescindere dalla data di invio, un atto impeditivo per la definizione.

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