L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 109 ha affermato che i versamenti soci effettuati nei 24 mesi precedenti e determinati dall’obbligo civilistico di ripianare le perdite superiori al terzo del capitale sociale – in base agli articoli 2446 e 2447, cod. civ. – non sono riconducibili all’intento elusivo di incrementare artificiosamente il patrimonio di una società oggetto di fusione, al fine di incrementare le perdite (nonché le eccedenze di interessi passivi e di Ace) utilizzabili in compensazione.