È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la L. 136 di conversione del D.L. 119/2018 che prevede che se la controversia è a oggi pendente in Cassazione, e l’Agenzia delle entrate siano risultate soccombenti nei precedenti giudizi, la definizione avviene con il pagamento del 5% del valore della lite. Tuttavia, la nor-ma necessita di alcuni chiarimenti. Innanzitutto la nuova norma fa specifico riferimento - per la chiusura della lite con pagamento del 5% - oltre che al doppio grado di giudizio favorevole al contribuente, alla sole “controversie pendenti innanzi alla Cassazione” alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Occorre comprendere se a tale data il ricorso per Cassazione debba essere stato notificato al contribuente, ovvero oltre a tale notifica sia necessaria anche la costituzione in giudizio presso la Suprema corte, o ancora se sia sufficiente che i termini di impugnazione della sentenza di appello non siano spi-rati alla data di conversione. Sempre per i procedimenti per Cassazione permangono poi dubbi sulle
pronunce della Corte con rinvio al giudice di appello che, purtroppo, non sono state disciplinate. La Relazione al decreto precisava che nel caso di sentenza della Cassazione con rinvio la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione. Con le modifiche apportate in sede di conversione, per i ricorsi pendenti in primo grado, la definizione può avvenire con il pagamento del 90% (non più del 100%). Ne dovrebbe conseguire che i rinvii della Cassazione potranno essere analogamente chiusi con il 90%.