La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31446/2018, gemella della n. 31445/2018, afferma che il trust di garanzia è soggetto all’imposta fissa di registro e non all’imposta di donazione dell’8%. L’ordinanza è centrata nel dimostrare l’inapplicabilità dell’imposta di donazione in quanto, trattandosi di trust autodichiarato, in capo al trustee non si verifica alcun incremento definitivo e stabile. In caso contrario, invece, l'atto sarebbe soggetto all'imposta di donazione. L’ordinanza richiama la sentenza n. 13626/2018, che in un caso simile aveva ritenuto applicabile l’imposta dell’8%, credendo che in quel caso il disponente avesse trasferito definitivamente i beni al trustee. La questione va posta diversamente. I trust di garanzia sono esclusi da imposta di donazione per la semplice ragione che non sono donazioni. È ovvio, infatti, che l'intento del disponente, in un trust di garanzia (autodichiarato o no), non è certo “regalare” il ricava-to dalla liquidazione dei beni in trust ai creditori, bensì pagare i propri debiti.