L’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 120 ha chiarito che al concordato preventivo di risanamento (articolo 161 e 186-bis, R.D. 267/1942) si applica l'articolo 88, comma 4-ter, secondo periodo, Tuir che prevede la parziale detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, per evitare una doppia agevolazione per il debitore.