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Rottamazione-ter: l’INPS chiarisce le modalità di rilascio del DURC

Pubblicato il 02 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’INPS, con il messaggio n. 4844 del 28 dicembre 2018, fornisce chiarimenti in merito al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), con riferimento ai contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
A decorrere dal 19 dicembre 2018 (L. n. 136/2018), le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente a tale data ed ancora in corso di istruttoria, sono essere definite con l’attestazione della regolarità sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni, a condizione che sia stata presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Nel documento di prassi l’INPS riepiloga le normative che si sono succedute in materia come segue:
- prima rottamazione: il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate. L’ultima delle quali è scaduta a settembre 2018;
- rottamazione-bis, il cui pagamento poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate, di cui l’ultima in scadenza nel mese di febbraio 2019;
- rottamazione-ter, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero nel numero massimo di diciotto rate consecutive (5 anni) con le seguenti scadenze: per l’anno 2019, al 31 luglio e 30 novembre; a decorrere dal 2020, al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.
Il ritardo nel pagamento fino ad un massimo di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata non determina l’applicazione di sanzioni o la perdita del beneficio della definizione agevolata. L’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento delle rate richieste: in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute”, i “Durc on Line” rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
Tuttavia, in considerazione della circostanza che possono aderire alla definizione agevolata ter tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi quelli che avevano già aderito alla prima rottamazione e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione, la verifica della regolarità contributiva potrà essere definita con esito di regolarità solo per effetto della dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-ter.
Relativamente alle posizioni dei contribuenti beneficiari della c.d. rottamazione-bis, in caso di irregolarità nel versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 dovrà essere verificata l’avvenuta regolarizzazione entro il 7 dicembre 2018, tenuto conto che ciò costituisce una rimissione in termini per il contribuente. In caso contrario, la verifica di regolarità sarà definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva.


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