Rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2019 sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi. Con la circolare 28 dicembre 2018, numero 125 , l'Inps individua i destinatari e l'ammontare dei nuovi limiti, applicando il tasso dell'1,7% pari alla misura del tasso d'inflazione programmato per il 2018.
Destinatari - La disciplina degli assegni familiari si applica nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, tutti esclusi dalla disciplina dell'assegno nucleo familiare.
Misura dell'assegno - Gli importi delle prestazioni sono confermati in misura pari a:
1) 8,18 euro mensili per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
2) 10,21 euro mensili per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
3) 1,21 euro mensili per i piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
Limiti di reddito - I limiti di reddito sono di due tipologie:
-uno al di sopra del quale cessa il diritto agli assegni, in base alle tabelle allegate alla circolare Inps;
-l'altro è quello entro il quale deve collocarsi il reddito per avere diritto all'assegno, da parte di coniuge, figli o genitori, in quanto riconosciuti a carico.
Per i limiti di reddito oltre i quali cessa il diritto all'assegno precisiamo che essi si riferiscono alle seguenti situazioni:
1) generalità dei destinatari sopra indicati;
2) persone nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile;
3) persone nel cui nucleo familiare siano comprese persone per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili;
4) persone nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile nel cui nucleo ci sono soggetti totalmente inabili.
Gli assegni familiari spettano anche nel caso di un solo componente il nucleo, quando però lo stesso è costituito dal titolare maggiorenne di pensione ai superstiti.
Carico familiare - I limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono, per il 2019 pari a:
- 722,49 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- 1.264,36 euro per due genitori ed equiparati.