Per le imprese che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile e degli Oic, è riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni sulla falsariga delle precedenti disposizioni (L. 145/2018, articolo 1, commi 940 e seguenti). Sono rivalutabili i beni, comprese le partecipazioni, iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2017, esclusi gli immobili che costituiscono rimanenze. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2019, ovvero il bilancio 2018. La legge ripropone le regole precedenti: la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa. La rivalutazione impone alcune riflessioni alle imprese che presentano bilanci in perdita, che devono tenere conto del principio contabile Oic 9, sulle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni. Con riferimento alle partecipazioni (e ai titoli) l’articolo 20-quater, D.L. 119/2018 consente alle imprese Oicadopter, di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi, quotati e non quotati, iscritti nell’attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. La norma riprende quella del decreto 185/2008, più volte prorogata negli anni successivi.