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Perdite compensate senza vincoli di tempo

Pubblicato il 07 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Cambiano le regole per la determinazione del reddito dei soggetti Irpef, quando sono presenti perdite di impresa, con applicazione è retroattiva, cioè vigente già dal periodo d’imposta 2018 che sarà oggetto della prossima dichiarazione dei redditi. La possibilità di eseguire la compensazione cosiddetta “orizzontale” delle perdite resta limitata all’ambito professionale. Le imprese in semplificata vengono assimilate a quelle in ordinaria: per tutte la compensazione è verticale. Le perdite eccedenti, cioè quelle che superano i redditi d’impresa prodotti, vengono riportate a nuovo illimitatamente nel tempo. Un terzo aspetto innovativo concerne il quantum compensabile. Si conferma l’analogia con i soggetti Ires: solo l’80% del reddito generato in un dato periodo d’imposta potrà essere compensato con le perdite pregresse, quindi se queste ultime sono di entità inferiore all’80% del reddito, la compensazione sarà integrale, mentre al contrario si avrà comunque una parte di reddito che genera un necessario versamento di imposte.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
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Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...