Notizia

Perdite compensate senza vincoli di tempo

Pubblicato il 07 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Cambiano le regole per la determinazione del reddito dei soggetti Irpef, quando sono presenti perdite di impresa, con applicazione è retroattiva, cioè vigente già dal periodo d’imposta 2018 che sarà oggetto della prossima dichiarazione dei redditi. La possibilità di eseguire la compensazione cosiddetta “orizzontale” delle perdite resta limitata all’ambito professionale. Le imprese in semplificata vengono assimilate a quelle in ordinaria: per tutte la compensazione è verticale. Le perdite eccedenti, cioè quelle che superano i redditi d’impresa prodotti, vengono riportate a nuovo illimitatamente nel tempo. Un terzo aspetto innovativo concerne il quantum compensabile. Si conferma l’analogia con i soggetti Ires: solo l’80% del reddito generato in un dato periodo d’imposta potrà essere compensato con le perdite pregresse, quindi se queste ultime sono di entità inferiore all’80% del reddito, la compensazione sarà integrale, mentre al contrario si avrà comunque una parte di reddito che genera un necessario versamento di imposte.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 31 maggio 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggett...

Scadenza del 01 giugno 2026
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico, utilizzando l’apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative:ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);al primo trimestre (soggetti...

Scadenza del 01 giugno 2026
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coo...

Scadenza del 01 giugno 2026
Rottamazione-quater

Versamento dodicesima rata (di max 18) di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione-quater”.È riconosciuta la “tolleranza” di 5 giorni e pertanto il versamento &egr...