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Il presidio penale per evitare un uso strumentale dell’istituto

Pubblicato il 10 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Bancarotta più ampia sugli accordi di ristrutturazione. È una delle novità inserite nell’ultima versione del decreto legislativo che oggi dovrebbe approdare in CdM per il via libera definitivo. Una serie di misure che modificano la disciplina della bancarotta sono state inserite,tra queste anche l’applicazione dei reati di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta ai manager, ai sindaci e ai liquidatori, nell’accordo di ristrutturazione omologato malgrado la contrarietà dell’Amministrazione finanziaria. Quest’ultima possibilità è disciplinata dalla norma che obbliga il giudice a omologare l’accordo, anche se il Fisco si oppone, in tutti i casi in cui l’alternativa della liquidazione condurrebbe a risultati peggiori. A corroborare il confronto anche la relazione del professionista indipendente. Con la nuova disciplina nel caso di una società con debiti fiscali per milioni di euro e senza alcun attivo o con attivo irrisorio, il giudice dovrà omologare, nonostante la mancata adesione dell’Agenzia delle entrate, un accordo di ristrutturazione che prevede il soddisfacimento dei debiti fiscali nella misura per ipotesi dell’1% perché migliore di quella prevedibile in caso di liquidazione giudiziale. Di qui la necessità di un rafforzamento del presidio penale: in caso contrario, infatti, lo strumento dell’accordo di ristrutturazione sarebbe stato utilizzato, con un costo economico per chi lo propone quanto più modesto quanto più grave il dissesto (visto che sarebbe stato sufficiente far avere all’Agenzia delle entrate qualcosa in più di quanto avrebbe in caso di liquidazione giudiziale), per evitare le conseguenze penali.

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