L’articolo 1, commi 125 e seguenti, L. 124/2017 (Legge concorrenza) ha previsto, nell’ambito di una serie di obblighi di trasparenza rivolti a soggetti ben determinati, che «le imprese che ricevono sovvenzioni, con-tributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella Nota integrativa del bi-lancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato». Poiché la disposizione è stata pubblicata sulla «Gazzetta ufficiale» del 14 agosto 2017 (quando ancora alcuni bilanci dovevano essere depositati), un primo «giallo» ha riguardato la decorrenza. Problema risolto dal ministero del Lavoro, che ha affermato che «costituiscono oggetto di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018». Ciò che più sorprende è l’ampia estensione di un simile obbligo, in particolare se considerato alla luce del fatto che le più importanti informazioni da pubblicare sono già attentamente monitorate dalla Pa.