Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio. La continuazione d'impresa è quindi funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori. Il risanamento dell'impresa in crisi e/o il mantenimento dei posti di lavoro possono quindi essere perseguiti, se e in quanto compatibili, ma mai contro l'interesse dei creditori stessi. La salvaguardia dell'azienda e la tutela dei posti di lavoro ricevono una particolare attenzione. La prima, con l'ampliamento dell'ambito di applicazione del concordato con continuità aziendale indiretta, caratterizzato dalla prosecuzione dell'attività in capo a un altro imprenditore in forza di cessione o con-ferimento d'azienda. Per quanto riguarda la tutela dei posti di lavoro viene imposto l'obbligo, sempre nell'ipotesi di continuità indiretta, del mantenimento o della riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. Precetto, quest'ultimo, privo di reale efficacia dato che il suo mancato rispetto non potrebbe da solo determinare la risoluzione del concordato. Il concordato liquidatorio, fermo restando l'obbligo del soddisfacimento del 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario, è ora ammissibile solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare, tali risorse aggiuntive devono incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori chirografari di almeno il 10% rispetto all'alternativa del-la liquidazione giudiziale.