Il D.Lgs. che riscrive le regole sulla crisi d’impresa varato definitivamente la scorsa settimana dal CdM affronta e risolve anche molte questioni relative all’affitto d’azienda. Secondo il tenore del nuovo articolo 184, il curatore può sciogliersi dal contratto sia che la liquidazione giudiziale (appellativo che sostituirà quello attuale di “fallimento”) riguardi il concedente sia che riguardi l’affittuario, producendo in ogni caso un diritto della controparte all’indennizzo ma in moneta concorsuale. Quanto poi agli effetti retrocessori, legati alla eventuale riacquisizione dell’azienda in capo alla curatela, la nuova disciplina si preoccupa di creare a favore della procedura un ombrello protettivo. Quanto poi alla tematica se l’affitto sia, nelle procedure concordatarie, strumento idoneo alla continuità, ebbene la risposta positiva è oggi esplicita, vista la chiara menzione dell’articolo 94 (effetti della presentazione della domanda di concordato).