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Legittima l’intimazione di un secondo licenziamento per motivo diverso

Pubblicato il 14 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Per la suprema Corte di Cassazione è legittima l'intimazione al lavoratore di un secondo licenziamento per motivo diverso dal primo.

La Corte di Appello aveva respinto la domanda di un lavoratore volta ad ottenere la dichiarazione di nullità o illegittimità del licenziamento per giusta causa, allo stesso intimato nel 2014, nelle more di un giudizio instaurato a seguito di un primo licenziamento del 2011.

Gli addebiti posti alla base e a giustificazione dei due licenziamenti, come rilevato dalla corte territoriale, erano del tutto diversi.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 4 gennaio 2019, n. 79 , ribadisce l’orientamento consolidato, secondo il quale "il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente" (Cass. n. 1244/2011).

L’applicazione di tale principio generale al caso di specie ha portato i giudici di legittimità a considerare il ricorso inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare, avendo la Cassazione, al termine del giudizio precedente, con sentenza del 2018, accertato la legittimità del licenziamento e della conseguente cessazione del rapporto di lavoro.


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