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Verbalizzazione unica dell’Inl

Pubblicato il 16 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La circolare 1/2019 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, pubblicata il 14 gennaio, richiama nei contenuti l'orientamento espresso con la nota dell'Inl 120 del 13 aprile 2017 in tema di verbalizzazione, fornendo ulteriori indicazioni operative. L'obiettivo è la semplificazione delle attività di accertamento e la razionalizzazione dei contenuti delle avvertenze, inerenti gli strumenti di tutela, riportate nel verbale unico.

Innanzitutto, la circolare esordisce ribadendo un punto fermo per le vigilanze congiunte, la piena condivisione, da parte del personale ispettivo che abbia preso parte alle attività di accertamento, di tutte le risultanze ispettive. Ciò fissato, l'Inl apre alla notifica di distinti verbali per gli aspetti lavoristici amministrativi e per la parte previdenziale e assicurativa. L'obbligo della “verbalizzazione unica”, infatti, trova applicazione con riferimento alla sola materia sanzionatoria amministrativa e non già alla disciplina del recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, oggetto di omissione o di evasione.

Tuttavia, ferma restando la verbalizzazione separata, anche con tempistiche differenti, le verbalizzazioni non possono assolutamente riportare risultanze tra loro contradditorie. Le risultanze – ammonisce la circolare - devono, in ogni caso, essere completamente coerenti nella ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento, specie in relazione a quegli elementi che abbiano rilevanza sia ai fini della contestazione degli illeciti amministrativi, sia ai fini dei recuperi previdenziali/assicurativi. Naturalmente, la verbalizzazione separata comporta la necessità che il verbale contributivo, di norma più articolato e complesso, rechi i riferimenti del verbale amministrativo, il quale a sua volta anticiperà la successiva definizione degli accertamenti in materia previdenziale, con notifica di ulteriori verbali.

L'Inl ammette, inoltre, la possibilità che l'ambito di riferimento temporale dell'accertamento, amministrativo e previdenziale, sia diverso. In altre parole, un verbale può aver preso in esame un lasso temporale più ristretto rispetto all'altro, anche in conseguenza, ad esempio, di precedenti verbali ispettivi per una sola delle predette materie. In tal caso, gli organi di vigilanza avranno cura di indicare, al più tardi nella verbalizzazione finale di rispettivo interesse, il periodo di riferimento sul quale incide la verifica.

Altro aspetto preso in considerazione è il dies a quo per la decorrenza dei 90 giorni, di cui all'articolo 14 della legge 689/1981. Sulla base della circolare del ministero del Lavoro 41/2010 conforme alle sentenze della Cassazione civile, sezione lavoro, 3115/2004 e 18347/2003, il suddetto termine, legato alla definizione degli accertamenti, non potrà che decorrere dall'acquisizione e valutazione di tutti gli elementi istruttori, compresi quelli di carattere previdenziale/assicurativo, ogni qual volta vi sia una connessione con eventuali illeciti amministrativi, come accade, ad esempio, per le registrazioni contenute nel libro unico del lavoro.

Quanto sopra, non significa che non vi possa essere un unico verbale con cui vengono contestati gli illeciti amministrativi e indicati premi e contributi da versare. Infatti, qualora i tempi della verbalizzazione in materia previdenziale/assicurativa coincidano con quelli utili per la contestazione degli illeciti amministrativi, il personale ispettivo assicurerà una notifica contestuale dei diversi verbali. Peraltro, al di fuori di tali ipotesi, è sicuramente opportuno che la notifica dei diversi verbali non avvenga a una eccessiva distanza temporale, al fine di consentire al destinatario di avere una visione complessiva degli esiti dell'accertamento evitando, inoltre, il sovrapporsi di strumenti di gravame.

La circolare introduce alcuni accorgimenti anche per quanto concerne l'indicazione degli strumenti di tutela, attivabili da parte del destinatario del verbale, in ragione della natura delle contestazioni mosse. In sintesi, sebbene sulla scorta di quanto detto in precedenza vi siano due verbali, qualora l'oggetto della contestazione sia la sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro, si potrà presentare ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro in base all’articolo 17 Dlgs 124/2004, impugnando unicamente il verbale notificato per primo, ossia, di norma il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi. Pertanto, per una maggiore chiarezza, solo nel primo verbale sarà indicata la possibilità di ricorrere al Comitato, mentre il secondo verbale – ordinariamente quello contributivo – riporterà tutti gli ulteriori mezzi di impugnativa esperibili dal destinatario in ragione delle differenti casistiche. Nel primo verbale, peraltro, il datore di lavoro dovrà essere, altresì, informato dell'impossibilità di ricorrere avverso la successiva verbalizzazione ai sensi dell’articolo 17, salvo il caso in cui con il secondo verbale vengano contestate ulteriori fattispecie di qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro, che non abbiano determinato conseguenze sul piano sanzionatorio amministrativo (ad esempio: l'annullamento della posizione contributiva dell'amministratore erroneamente inquadrato come dipendente).

Allo stesso modo, nel caso in cui le attività di verifica siano condotte esclusivamente da personale specializzato nella materia contributiva e l'accertamento comporti, altresì, la contestazione di illeciti amministrativi, si ritiene assolutamente necessario articolare in “sezioni” separate, corrispondenti ai diversi strumenti di tutela attivabili, l'unico verbale adottato.


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