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Lavoro irregolare: come applicare le maggiorazioni delle sanzioni

Pubblicato il 16 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha specificato le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 (l. n. 145/2018) riguardo la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che riguardano le norme poste a tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.

Con la legge di Bilancio 2019 (comma 445 dell’art. 1) sono aumentati gli importi relativi a sanzioni per le violazioni in materia di lavoro e non soltanto con riferimento ai rapporti non regolari ma anche alla mancata applicazione della normativa vigente in materia di orario di lavoro, distacco e sicurezza.

Gli introiti derivanti dall’applicazione delle nuove maggiorazioni saranno assegnate allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’Ispettorato coglie l’occasione per chiarire che, in forza del principio del tempus regit actum, i nuovi sanzioni si applicano alle condotte che si realizzano a partire dal 2019: ciò in quanto la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui le cessano di essere poste in essere. A titolo esemplificativo, nella circolare si fa riferimento al mantenimento di un lavoratore “in nero” in un periodo a cavallo tra il 2018 e il 2019: in questo caso per la violazione saranno comminati i nuovi importi sanzionatori.

Sono aumentati in misura pari al 20% gli importi previsti in caso di:

- lavoro nero: gli importi dovuti per violazioni in materia di lavoro nero, per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo, vanno da 1.800 a 10.800 euro; da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo irregolare vanno da 3.600 a 21.600 euro; in caso di un intervallo di tempo superiore, la sanzione va da 7.200 euro a 43.200 euro.

- adozione di condotte interpositorie, inclusi la somministrazione, il distacco e l’appalto di personale dipendente;

- violazione degli obblighi amministrativi previsti nei rapporti di lavoro;

- violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero.

Sono incrementati del 10% gli importi dovuti per la violazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Tutte le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro risulta essere stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

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