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Con il nuovo sistema resta possibile la «differita»

Pubblicato il 19 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La DRE dell’Emilia-Romagna, in risposta a un’istanza d’interpello (909-831/2018) ha confermato che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica non interferisce con le regole sul momento d’effettuazione delle operazioni, per cui nulla vieta di emettere fattura differita riepilogativa di prestazioni (documentate), sia già eseguite sia da eseguirsi verso il medesimo soggetto, incassate nel mese precedente. È stato, inoltre, precisato che l’emissione della fattura elettronica differita è possibile anche in relazione alle prestazioni di servizi, purché si tratti di operazioni (anche una soltanto) supportate da idonea documentazione, come prevede l’articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972. In presenza di questa documentazione (cfr. circolare 18/E/2014), è quindi possibile emettere fattura elettronica o cartacea (nei casi in cui ciò è ancora possibile, come avviene per i soggetti in regime forfettario), entro il giorno 15 del mese successivo a quello d’effettuazione delle operazioni (e con possibilità di annotare il documento entro lo stesso termine, ma con riferimento al mese d’effettuazione).

Anche per i contribuenti che hanno optato per la liquidazione Iva trimestrale, l’Iva si detrae nel trimestre di esigibilità della stessa se la fattura perviene entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il chiarimento delle Entrate estende ai trimestrali, quindi, quanto stabilito dalla norma solo per i contribuenti mensili. Anche per i trimestrali, comunque, questa agevolazione non vale per le fatture di un anno che arrivano nell’anno successivo, per le quali l’Iva va detratta nel periodo di ricevimento.

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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