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Con il nuovo sistema resta possibile la «differita»

Pubblicato il 19 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La DRE dell’Emilia-Romagna, in risposta a un’istanza d’interpello (909-831/2018) ha confermato che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica non interferisce con le regole sul momento d’effettuazione delle operazioni, per cui nulla vieta di emettere fattura differita riepilogativa di prestazioni (documentate), sia già eseguite sia da eseguirsi verso il medesimo soggetto, incassate nel mese precedente. È stato, inoltre, precisato che l’emissione della fattura elettronica differita è possibile anche in relazione alle prestazioni di servizi, purché si tratti di operazioni (anche una soltanto) supportate da idonea documentazione, come prevede l’articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972. In presenza di questa documentazione (cfr. circolare 18/E/2014), è quindi possibile emettere fattura elettronica o cartacea (nei casi in cui ciò è ancora possibile, come avviene per i soggetti in regime forfettario), entro il giorno 15 del mese successivo a quello d’effettuazione delle operazioni (e con possibilità di annotare il documento entro lo stesso termine, ma con riferimento al mese d’effettuazione).

Anche per i contribuenti che hanno optato per la liquidazione Iva trimestrale, l’Iva si detrae nel trimestre di esigibilità della stessa se la fattura perviene entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il chiarimento delle Entrate estende ai trimestrali, quindi, quanto stabilito dalla norma solo per i contribuenti mensili. Anche per i trimestrali, comunque, questa agevolazione non vale per le fatture di un anno che arrivano nell’anno successivo, per le quali l’Iva va detratta nel periodo di ricevimento.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).