La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1291/2019 ha statuito che le modifiche normative sull'emendabilità della dichiarazione non valgono retroattivamente poiché si tratta di una disposizione di carattere sostanziale. Per tutti i giudizi pendenti in precedenza, quindi, trovano applicazione i principi affermati dalle SS.UU. secondo i quali il contribuente, decorso il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno successivo, può recuperare le maggiori somme erroneamente versate attraverso l'istanza di rimborso ovvero in sede contenziosa.