Anche le partecipazioni detenute in società estere possono beneficiare della riapertura della possibilità di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni detenute al di fuori del regime d’impresa, offerta dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 1053 e 1054). La localizzazione della partecipata all’estero non rappresenta motivo di ostacolo all’accesso alla rivalutazione. Sarà fondamentale effettuare dei conteggi preventivi per valutare la convenienza a procedere con la rivalutazione. La scelta, infatti, dipende dal confronto tra l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento (che si applica sull’intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate e non solo sull’incremento di valore attribuito) e quella dovuta sulla plusvalenza all’atto della cessione, pari al 26% per tutte le tipologie di partecipazioni. Effettuata l’analisi di convenienza fiscale in termini di maggiori o minori esborsi finanziari da parte del contribuente, è necessario verificare il contenuto delle convenzioni contro le doppie imposizioni con riferimento al Paese estero in cui risulta localizzata la società le cui quote sono oggetto di rivalutazione, al fine di stabilire qual è il Paese che si aggiudica la potestà impositiva.