Aumento generalizzato dell’1,2% per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori operanti all'estero in paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale: è quanto si rileva dalle tabelle allegate al decreto interministeriale 21 dicembre 2018 pubblicato nella G.U. del 17 gennaio 2019.
Il decreto, come da tradizione, viene emanato annualmente in attuazione dell'articolo 4 co. 1 del D.L. n. 317/1987.
Tale norma stabilisce che i contributi applicati a tali lavoratori per i regimi assicurativi IVS, la disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la malattia e la maternità, sono calcolati su retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale, avuto riguardo ai minimi dei contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.
I lavoratori cui si applicano le retribuzioni convenzionali sono quelli italiani ed i lavoratori cittadini degli altri Stati membri della Ue ed extracomunitari inviati in un Paese extracomunitario purché titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia.
Come si ricorderà il D.L. n. 317/1987 fu emanato in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 369/1985, che dichiarò l'illegittimità delle norme che limitavano la applicazione della tutela previdenziale ai soli lavoratori operanti in Italia salvando tuttavia gli accordi bilaterali internazionali di sicurezza sociale che prevedevano tutele previdenziali adeguate (donde la residua applicabilità del decreto legge ai soli paesi non convenzionati).
Ai lavoratori impiegati in paesi con i quali vigono accordi di sicurezza sociale, invece, di norma si applicano i rispettivi regimi previdenziali, nel rispetto della condizione di reciprocità (fanno eccezione le assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale). La retribuzione convenzionale imponibile si determina raffrontandola alla fascia di retribuzione nazionale corrispondente, ossia al trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo comprensivo degli emolumenti pattizi ed esclusa l'indennità estero. L’importo così ottenuto viene diviso per dodici in modo da individuare la fascia retributiva di riferimento. Nel caso di assunzione o risoluzione nel corso del mese si fa riferimento agli importi giornalieri (importo mensile diviso 26).
Sotto il profilo fiscale la retribuzione convenzionale da lavoro dipendente costituisce la base di determinazione dell'imposta a patto che il lavoratore abbia la residenza fiscale in Italia, la prestazione lavorativa sia svolta esclusivamente all'estero ed il lavoratore presti la propria opera all'estero per un minimo di 183 giorni nell'arco di 12 mesi.