Responsabilità solidale stretta per il committente nei confronti dei lavoratori dei dipendenti dell’appaltatore. Con la sentenza 444/2019 , la Suprema corte si è pronunciata sul regime della responsabilità solidale tra appaltatore e committente in relazione ai trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell’appalto.
Nel caso specifico, il tribunale di Firenze aveva accolto il ricorso promosso da una lavoratrice nei confronti della società appaltante per il pagamento di somme retributive. La Corte d’appello ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo sussistente, nei confronti del committente, un’obbligazione solidale in senso stretto (e non una mera garanzia sussidiaria come dedotto dalla società committente), con conseguente irrilevanza di una preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore.
La Corte di legittimità - precisando che la fattispecie sottoposta al proprio vaglio era soggetta alla disciplina dell’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dalle leggi 92/2012 e 35/2012 (che avevano introdotto il beneficio di preventiva escussione) - ha ribadito che «l’obbligazione del committente…pur avendo carattere accessorio, è solidale con quella del debitore principale e pertanto…non può essere considerata né sussidiaria né eventuale» e ciò in ragione del «tenore letterale dell’articolo 29 del Dlgs 276 del 2003 (nella versione precedente alle novelle del 2012)» nonché della «ratio perseguita dal legislatore (consistente nell’affidare al committente il controllo sulla corretta esecuzione del contratto di appalto da parte dell’appaltatore)».
Quanto statuito nell’occasione dalla Suprema corte, seppur fondato sull’interpretazione di una norma successivamente modificata da plurimi interventi legislativi, appare di estrema attualità.
Si rammenta, infatti, che il beneficio di escussione ha avuto nel nostro ordinamento una durata breve: introdotto nel 2012, è stato successivamente abolito dal legislatore con il decreto legge 25/2017, che ha riportato al 2003 le lancette del vincolo della solidarietà per quanto riguarda sia la posizione processuale del committente (che si vede ora privato del beneficio di preventiva escussione) sia la possibilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro di derogare al regime legale della responsabilità solidale negli appalti.
Con il “dietro front” legislativo sul beneficio di preventiva escussione si sono pertanto prodotti due fondamentali effetti sul piano processuale: da una parte, come pure precisato nella sentenza 444/2019, è venuta meno la necessità del litisconsorzio tra committente, appaltatori ed eventuali subappaltatori; dall’altra, si è eliminata la gerarchia tra i debitori.
Con la conseguenza che, come avveniva anteriormente al 2012, tutte le imprese legate dal vincolo di responsabilità solidale si troveranno di fronte alla possibilità che, a seguito delle inadempienze del proprio datore di lavoro, i lavoratori scelgano di rivolgersi alle imprese ritenute più solide e solvibili (ossia, generalmente, al committente) per ottenere le retribuzioni e i versamenti contributivi non percepiti a fronte dell’opera prestata nell’appalto.