Con un parere (nota n. 1118 del 17 gennaio 2019), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha esaminato la possibilita' di distaccare l’apprendista, sotto il profilo dell’adeguato svolgimento dei compiti formativi.
Il Ministero osserva che è in primo luogo necessario prevedere l’ipotesi del distacco nel piano formativo dell’apprendista. Non è previsto al riguardo alcun divieto ma va tenuta presente la sinallagmaticità del rapporto di lavoro in apprendistato: l’aspetto formativo deve dunque rimanere sempre prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Le modalita' concrete in cui avviene il distacco devono, comunque, garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilita'rimane in capo al datore di lavoro, nonche' consentire la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva, anche nel contesto produttivo del distaccatario.
Il tutor è in ogni caso tenuto a garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione.
E’ opportuno a tal fine che nell’accordo di distacco prevedendo sia previsto il coinvolgimento anche del tutor o l’indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del Piano Formativo e lo sviluppo delle capacita' professionali e personali dell’apprendista.
In ogni caso l’inserimento dell’apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale e' stato assunto, deve avere una durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato.