La Corte di Giustizia Ue è stata chiamata nella causa n. C-477/17 avente ad oggetto il rifiuto di rilasciare ad alcuni cittadini di paesi terzi impiegati in una società, un attestato (attestato A 1) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
La causa interessa alcuni cittadini di paesi terzi che la lavorano per una società che organizza spettacoli di pattinaggio itineranti. Tali lavoratori, soggiornano tutti legalmente nei Paesi Bassi durante gli allenamenti, ed eventualmente gli spettacoli, e se del caso viene loro rilasciato un permesso di lavoro. Anche negli altri Stati membri dove hanno luogo gli spettacoli essi soggiornano legalmente, in forza di un c.d. visto «Schengen». Per molti anni il consiglio di amministrazione della banca delle assicurazioni sociali, Paesi Bassi (Svb) ha rilasciato ai cittadini di paesi terzi impiegati dall’HOI attestati A 1 che certificavano che la legislazione dei Paesi Bassi in materia di sicurezza sociale era loro applicabile e che il pagamento dei contributi obbligatori era parimenti avvenuto nei Paesi Bassi. Successivamente si è rifiutata di rilasciare siffatti attestati argomentando che essi erano stati rilasciati a torto negli anni precedenti.
Il giudice del rinvio chiede in sostanza, se i cittadini di paesi terzi che soggiornino e lavorino temporaneamente in diversi Stati membri dell’Unione europea alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, possano invocare il beneficio delle norme di coordinamento previste dai regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 al fine di determinare a quale legislazione in materia di sicurezza sociale sono soggetti.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 24 gennaio 2019, ha rilevato innanzi tutto che, gli interessati di cui al procedimento principale possono beneficiare, conformemente all’articolo 1 del regolamento n. 1231/2010, dell’applicazione dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, a condizione che «risiedano legalmente» nel territorio di uno Stato membro.
Per poter beneficiare dei diritti risultanti dalle disposizioni del regolamento n. 883/2004 in un secondo Stato membro, tali cittadini non devono necessariamente soddisfare la condizione relativa alla residenza, ma possono semplicemente trovarsi in situazione di trasferta, purché la loro presenza nel territorio di tale secondo Stato sia conforme alla sua legislazione sull’ingresso ed il soggiorno.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia Ue ha dichiarato che i cittadini di paesi terzi che soggiornino e lavorino temporaneamente in diversi Stati membri alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, possono invocare il beneficio delle norme di coordinamento previste dai regolamenti (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, al fine di determinare a quale legislazione in materia di sicurezza sociale sono soggetti, purché risiedano e lavorino legalmente nel territorio degli Stati membri.