L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 11 ha affermato che la fusione transfrontaliera fra un’incorporante italiana e un’incorporata lussemburghese non è elusiva non integrando un disegno abusivo ai sensi di dell'articolo 10-bis, L. 212/00 e poiché non consente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale realizzato in contrasto con le finalità di norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario permette l’ingresso di attivi e passivi a valore di mercato in base alla direttiva Atad.