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Enti alla verifica del 5% sulla non commercialità

Pubblicato il 28 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Enti non profit al test del nuovo concetto di attività non commerciale. Le attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo settore (Ets) potranno considerarsi non commerciali anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi (non superiori al 5%), per non più di 2 periodi di imposta consecutivi. Lo scopo è quello di dare maggiore flessibilità nella gestione ed evitare un’applicazione troppo rigida dei parametri introdotti dal Codice del terzo settore. Per effettuare il calcolo, bisogna prima di tutto individuare, per ciascuna attività di interesse generale, ricavi e costi. Se dal calcolo i ricavi superano i costi, occorre verificare se è rispettata la soglia del 5% prevista dal nuovo comma 2-bis, articolo 79. In caso positivo, l’attività continua a considerarsi non commerciale ma lo sforamento non dovrà realizzarsi per più di due periodi di imposta consecutivi. A partire dal terzo, infatti, scatta il criterio generale della corrispondenza costi/corrispettivi. Fatto questo, si passa alla valutazione dell’ente nel suo complesso. Non tutte le attività dovranno sottostare ai parametri di commercialità dell’articolo 79. Una prima eccezione alla regola del raffronto costi/ricavi è prevista per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, che è considerato sempre non commerciale se l’Ets reinveste gli utili nelle attività istituzionali di ricerca e nella diffusione gratuita dei relativi risultati o affida la ricerca a università o altri organismi che la svolgono nel rispetto dell’interesse sociale (a prescindere quindi dal superamento o meno della soglia del 5% - articolo 79, comma 3). Una ulteriore deroga è stata introdotta, poi, con la legge di Bilancio (145/2018), per le fondazioni ex-Ipab che svolgono attività nei settori dei servizi sociali, della sanità e delle prestazioni socio-sanitarie: sempre decommercializzate se gli utili vengono reinvestiti in tali attività e non sono deliberati compensi a favore degli organi amministrativi.

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Scadenza del 21 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitutiva 18% + 3% ...

Scadenza del 21 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i versamenti relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell&rsquo...

Scadenza del 21 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d’imposta esistenti ne...