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Quota 100: le risposte dei Consulenti del lavoro

Pubblicato il 30 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, in data 29 gennaio 2019, un approfondimento che contiene un serie di FAQ riguardanti le novità entrate in vigore con il decreto legge n. 4/2019, collegato alla Legge di Bilancio, in vigore dal 29 gennaio 2019 su quota 100 e sugli altri canali di pensionamento.

Quota 100 costituisce una modalità opzionale di accesso anticipato alla pensione, valevole per il triennio 2019-2021, che non comporta l’abrogazione della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata, che rimangono sempre accessibili. Sono ammessi a fruire dell’opzione, anche dopo il 2021, solo coloro che hanno già maturato i requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2018 o coloro che li matureranno entro la fine del triennio 2019-2021.

Quota 100 non è cumulabile con qualsiasi altro reddito di lavoro dipendente o autonomo dal momento della sua decorrenza fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, eccezion fatta per quello derivante da lavoro autonomo occasionale.

Il decreto legge n. 4/2019 prevede che la prestazione di isopensione, così come quella dell’assegno straordinario ‘classico’, erogabile dai fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi di cui al D.Lgs. n. 148/2015, non possa essere erogata direttamente se si opta per Quota 100. Se tuttavia il soggetto decide di interrompere la fruizione dell’assegno o dell’isopensione richiedendo Quota 100, tale diritto soggettivo rimane da lui esercitabile non essendo esplicitamente inibito, ferma restando la decadenza dalla prestazione di accompagnamento alla pensione.

La Fondazione Studi CDL evidenzia che non è previsto alcun ricalcolo dell’assegno. Si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31 dicembre 1995). Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota 100 né passaggi di metodo di calcolo (come l’obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna).

È stata prorogata la misura opzione donna, per chi ha 58 anni di età, se nel settore privato, o 59 per le autonome oltre ad essere in possesso di 35 anni di contributi entro il 2018, con applicazione integrale del metodo contributivo.

Le finestre di opzione donna sono pari a:

- 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;

- 18 mesi per le lavoratrici autonome, al termine delle quali decorre l’assegno pensionistico.

Al riguardo, specifica la Fondazione Studi, anche un solo contributo in una gestione dei lavoratori autonomi nella carriera della lavoratrice comporta l’applicazione della finestra di maggiore durata di 18 mesi.

Anche per lavoratori precoci è previsto il blocco dell’adeguamento a speranza di vita dal 2019 al 2026, lasciando inalterato il requisito contributivo di 41 anni per uomini e donne. Viene, inoltre, prevista una finestra di differimento mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti prima della decorrenza della pensione.

Il riscatto “light” della laurea può essere richiesto per ottenere l’accreditamento della contribuzione, ai fini del diritto e della misura, solo da soggetti che abbiano meno di 45 anni di età e per periodi di competenza del metodo contributivo.

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