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Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati: regole e modalità di regolarizzazione contributiva

Pubblicato il 31 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’INPS, nella circolare n. 13 del 30 gennaio 2019, individua le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Sono pertanto esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione europea ossia: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemy, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera e l’Accordo SEE si applicano anche alla Repubblica di Croazia.

Sono esclusi, inoltre, dall’ambito di applicazione del decreto-legge n. 317/1987, anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE - Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.

Le retribuzioni indicate devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2019, non soltanto con riferimento ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. L’importo così calcolato deve essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

Le aziende che per il mese di gennaio 2019 hanno operato in difformità dalle istruzioni fornite dall’Istituto possono regolarizzare tali periodi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

In Uniemens bisognerà a tal fine:

- calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2019 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

- portate tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi” di “Denuncia Individuale”, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

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