Notizia

Chi va oltre i limiti non perde subito il 15%

Pubblicato il 01 febbraio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il regime forfettario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito del limite di ricavi e compensi fissato nella misura di 65.000 euro e indipendentemente dall’ammontare dei ricavi che viene realizzato nell’anno. Le conseguenze appaiono clamorose nel senso che potrebbe accadere che una persona fisica possa realizzare un reddito molto consistente assolvendo l’imposta sostituiva in misura proporzionale e poco elevata, ma è sempre stato così. È stato anche precisato che un contribuente in regime di contabilità ordinaria nell’anno 2017 e 2018, qualora abbia realizzato nel 2018 un ammontare di ricavi non superiore a 65mila euro può applicare il regime forfettario nel 2019 in quanto il vincolo triennale derivante dalla opzione per il regime ordinario viene meno in quanto siamo in presenza di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative (articolo 1, D.P.R. 442/1997). Infine, è stata confermata la libertà di scegliere il regime forfettario per coloro che nel 2018 hanno applicato il regime semplificato nel primo anno di attività (articolo 18, D.P.R. 600/1973).


Prossime scadenze

Calendario
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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).