L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il regime forfettario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito del limite di ricavi e compensi fissato nella misura di 65.000 euro e indipendentemente dall’ammontare dei ricavi che viene realizzato nell’anno. Le conseguenze appaiono clamorose nel senso che potrebbe accadere che una persona fisica possa realizzare un reddito molto consistente assolvendo l’imposta sostituiva in misura proporzionale e poco elevata, ma è sempre stato così. È stato anche precisato che un contribuente in regime di contabilità ordinaria nell’anno 2017 e 2018, qualora abbia realizzato nel 2018 un ammontare di ricavi non superiore a 65mila euro può applicare il regime forfettario nel 2019 in quanto il vincolo triennale derivante dalla opzione per il regime ordinario viene meno in quanto siamo in presenza di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative (articolo 1, D.P.R. 442/1997). Infine, è stata confermata la libertà di scegliere il regime forfettario per coloro che nel 2018 hanno applicato il regime semplificato nel primo anno di attività (articolo 18, D.P.R. 600/1973).